Ordinanza 265/1985 (ECLI:IT:COST:1985:265)
Massima numero 11140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
05/11/1985; Decisione del
05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 265/85. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DEFINIZIONE IN VIA BREVE DELLA PENA PECUNIARIA - LIMITI - DISPOSIZIONE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON EFFETTO RETROATTIVO, DA ALTRE NORME DI CUI IL GIUDICE A QUO HA OMESSO L'ESAME - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma. - cst art. 3.
ORD. 265/85. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DEFINIZIONE IN VIA BREVE DELLA PENA PECUNIARIA - LIMITI - DISPOSIZIONE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON EFFETTO RETROATTIVO, DA ALTRE NORME DI CUI IL GIUDICE A QUO HA OMESSO L'ESAME - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma. - cst art. 3.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui "limita la definizione in via breve della pena pecuniaria, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche o indagini, eseguite ai sensi dell'art. 52 dello stesso d.P.R.", in quanto la rilevanza della questione risulta immotivata, non avendo il giudice a quo tenuto conto della normativa - di quasi due anni anteriore all'ordinanza di rimessione - di cui agli artt. 1 e 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, i quali, come gia' rilevato dalla Corte, hanno interamente mutato, con effetto retroattivo, il testo dell'art. 58, modificando, in materia, il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa. - O. nn. 22 e 127/1979.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui "limita la definizione in via breve della pena pecuniaria, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche o indagini, eseguite ai sensi dell'art. 52 dello stesso d.P.R.", in quanto la rilevanza della questione risulta immotivata, non avendo il giudice a quo tenuto conto della normativa - di quasi due anni anteriore all'ordinanza di rimessione - di cui agli artt. 1 e 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, i quali, come gia' rilevato dalla Corte, hanno interamente mutato, con effetto retroattivo, il testo dell'art. 58, modificando, in materia, il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa. - O. nn. 22 e 127/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte