Ordinanza 266/1985 (ECLI:IT:COST:1985:266)
Massima numero 11141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
05/11/1985; Decisione del
05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 266/85. REATI EDILIZI - DISPOSIZIONE SOPPRESSA IN SEDE DI CONVERSIONE MA APPLICABILE COME "NORMA PENALE FAVOREVOLE" EX ART. 2 COD. PEN. - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DI ATTI AL GIUDICE "A QUO". - dl 30 settembre 1982, n. 688, art. 9. - cst art. 3.
ORD. 266/85. REATI EDILIZI - DISPOSIZIONE SOPPRESSA IN SEDE DI CONVERSIONE MA APPLICABILE COME "NORMA PENALE FAVOREVOLE" EX ART. 2 COD. PEN. - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DI ATTI AL GIUDICE "A QUO". - dl 30 settembre 1982, n. 688, art. 9. - cst art. 3.
Testo
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 d.l. 30 settembre 1982, n. 688, nella parte in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982 mediante il pagamento di una somma di denaro a titolo di oblazione, in quanto si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza posto che nelle more del giudizio e' intervenuta la l. 28 febbraio 1985, n. 47. - S. 51/1985.
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 d.l. 30 settembre 1982, n. 688, nella parte in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982 mediante il pagamento di una somma di denaro a titolo di oblazione, in quanto si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza posto che nelle more del giudizio e' intervenuta la l. 28 febbraio 1985, n. 47. - S. 51/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte