Ordinanza 267/1985 (ECLI:IT:COST:1985:267)
Massima numero 11142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  05/11/1985;  Decisione del  05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 267/85. OPERE PUBBLICHE - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - UNIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ED AI PROVVEDIMENTI ABLATIVI IN CAPO ALLE MEDESIME AUTORITA' COMUNALI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, primo comma. - cst art. 97.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma primo, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 "nella parte in cui stabilisce che l'approvazione dei progetti di opere da parte dei competenti organi dei Comuni, equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse", in quanto tale questione e' stata gia' dichiarata non fondata, escludendosi che detta disposizione contrasti con l'art. 97 Cost., sia sotto il profilo della mancata attribuzione a distinte competenze amministrative (e cioe' ad organi diversi del medesimo soggetto) delle due fasi proprie del procedimento espropriativo (accertamento dei relativi presupposti - adozione dei provvedimenti ablativi), sia in relazione all'aspetto dell'affidamento del potere di iniziativa allo stesso soggetto beneficiario dell'espropriazione. - S. n. 319/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte