Sentenza 3/2021 (ECLI:IT:COST:2021:3)
Massima numero 43361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
02/12/2020; Decisione del
02/12/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Limiti di emissioni sonore - Deroghe da parte del Comune competente - Durata massima quinquennale - Indicazione dei valori derogabili e inderogabili - Coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto alla salute e dei principi generali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Limiti di emissioni sonore - Deroghe da parte del Comune competente - Durata massima quinquennale - Indicazione dei valori derogabili e inderogabili - Coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto alla salute e dei principi generali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che prevede, per le attività motoristiche svolte nell'autodromo del Mugello, un termine quinquennale per i provvedimenti del Comune competente di deroga ai limiti di emissioni sonore concessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, omettendo di precisare quali valori siano derogabili e quali siano inderogabili, nonché di prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite. La disposizione regionale impugnata si limita a richiamare la normativa statale pertinente, ribadendo espressamente l'obbligo della sua osservanza, senza derogare in alcun modo ad essa.
Sono dichiarate non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, che prevede, per le attività motoristiche svolte nell'autodromo del Mugello, un termine quinquennale per i provvedimenti del Comune competente di deroga ai limiti di emissioni sonore concessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, omettendo di precisare quali valori siano derogabili e quali siano inderogabili, nonché di prevedere il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite. La disposizione regionale impugnata si limita a richiamare la normativa statale pertinente, ribadendo espressamente l'obbligo della sua osservanza, senza derogare in alcun modo ad essa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/01/2020
n. 2
art. 3
co.
legge della Regione Toscana
27/06/1994
n. 48
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte