Ordinanza 274/1985 (ECLI:IT:COST:1985:274)
Massima numero 11150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  05/11/1985;  Decisione del  05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 274/85. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - CONCORRE A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO NETTO AI FINI DELL'I.R.PE.F. - TASSABILITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 601, art. 42, e dpr 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46 e 48. - cst artt. 23 e 53.

Testo
E' manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.,dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e artt. 46 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui consentono che la indennita' integrativa speciale istituita con la l. 27 maggio 1959, n. 324, concorra a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'I.R.PE.F.. Tale questione, infatti, e' stata gia' ritenuta infondata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ne' il profilo attinente alla dedotta violazione dell'art. 23 Cost. e' idoneo parametro d'incostituzionalita', perche' la riserva di legge e' rispettata. - S. n. 277/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte