Ordinanza 275/1985 (ECLI:IT:COST:1985:275)
Massima numero 11151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
05/11/1985; Decisione del
05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11152
Titolo
ORD. 275/85 A. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - PRETESA ECCESIVA ONEROSITA' - RILEVANZA SOLO EVENTUALE DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69 e 73. - cst 3, 41, 42 e 47.
ORD. 275/85 A. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - INDENNITA' PER L'AVVIAMENTO COMMERCIALE - PRETESA ECCESIVA ONEROSITA' - RILEVANZA SOLO EVENTUALE DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69 e 73. - cst 3, 41, 42 e 47.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., del combinato disposto degli artt. 69 e 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui determinano, per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione, la misura dell'indennita' di avviamento commerciale con riferimento non gia' all'ultimo canone corrisposto, ma al canone corrente di mercato, in quanto l'ordinanza di rimessione, emessa prima che il giudice abbia accertato la validita' dell'addotto motivo di recesso e ordinato il rilascio dell'immobile, attiene ad una questione che allo stato e' inconferente ed irrilevante nel giudizio a quo. - S. n. 300/1983 e O. nn. 3 e 31/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., del combinato disposto degli artt. 69 e 73 l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui determinano, per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione, la misura dell'indennita' di avviamento commerciale con riferimento non gia' all'ultimo canone corrisposto, ma al canone corrente di mercato, in quanto l'ordinanza di rimessione, emessa prima che il giudice abbia accertato la validita' dell'addotto motivo di recesso e ordinato il rilascio dell'immobile, attiene ad una questione che allo stato e' inconferente ed irrilevante nel giudizio a quo. - S. n. 300/1983 e O. nn. 3 e 31/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte