Ordinanza 276/1985 (ECLI:IT:COST:1985:276)
Massima numero 11153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  05/11/1985;  Decisione del  05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 276/85. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - PARERE DEL P.M. - PRETESO CARATTERE VINCOLANTE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 24 novembre 1981, n. 689, art. 77. - cst artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma.

Testo
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 78 della stessa legge, nella parte in cui prevede che il giudice, prima di applicare la sanzione sostitutiva, debba richiedere il parere favorevole del p.m., in quanto tali questioni sono sostanzialmente analoghe a quelle che la Corte costituzionale ha gia' dichiarato non fondate, "nei sensi di cui in motivazione". - S. n. 120/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte