Ordinanza 277/1985 (ECLI:IT:COST:1985:277)
Massima numero 11154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  05/11/1985;  Decisione del  05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 277/85. PROCESSO PENALE - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - IPOTESI DI CONNESSIONE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO. - pp art. 272 primo, secondo e terzo comma. - cst artt. 3 e 13.

Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 272, primo, secondo e terzo comma, c.p.p. e 272, primo comma, n. 1, ultima parte e terzo comma c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 13 e 3 Cost., in quanto, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3 ha integralmente sostituito l'art. 272 c.p.p. ed in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano gia' stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare, purche' siano trascorsi sei mesi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte