Ordinanza 278/1985 (ECLI:IT:COST:1985:278)
Massima numero 11155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
05/11/1985; Decisione del
05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 278/85. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - APPARTENENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE CHE NON LO AMMETTONO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - pp artt. 142 e 449. - cst artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112.
ORD. 278/85. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - APPARTENENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE CHE NON LO AMMETTONO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - pp artt. 142 e 449. - cst artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112.
Testo
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112, degli artt. 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi appartenenti a professioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro", in quanto identica questione e' stata dichiarata inammissibile. - S. n. 234/1984.
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112, degli artt. 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi appartenenti a professioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro", in quanto identica questione e' stata dichiarata inammissibile. - S. n. 234/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte