Ordinanza 278/1985 (ECLI:IT:COST:1985:278)
Massima numero 11155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  05/11/1985;  Decisione del  05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 278/85. PROCESSO PENALE - GIURAMENTO DEL TESTIMONE - APPARTENENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE CHE NON LO AMMETTONO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - pp artt. 142 e 449. - cst artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112.

Testo
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112, degli artt. 142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi appartenenti a professioni religiose le quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le parole "lo giuro", in quanto identica questione e' stata dichiarata inammissibile. - S. n. 234/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte