Ordinanza 279/1985 (ECLI:IT:COST:1985:279)
Massima numero 11156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  05/11/1985;  Decisione del  05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 279/85. ASSISTENZA E PREVIDENZA - SISTEMA PREVIDENZIALE FORENSE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATE INFONDATE - INSUSSISTENZA DI NUOVI PROFILI O MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, 4, 5, 7, 10, 22 e 26. - cst artt. 3, cpv, 31, 33, 35 e 38.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 22 della l. 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che i pensionati che proseguono l'attivita' forense, debbano essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori, con la prospettiva di limitati benefici previdenziali; degli artt. 4, 5 e 7 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, in quanto, malgrado l'obbligo della contribuzione, tali norme limitano i diritti pensionistici per gli iscritti alla Cassa dopo il compimento di quaranta anni d'eta'; dell'art. 22 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esso impone l'iscrizione alla Cassa anche per i professionisti, come i professori universitari, gia' iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo, della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 38 della Costituzione, in quanto prevedono, per il pensionato che prosegue l'attivita', nonostante l'imposizione del pagamento dei contributi, il diritto, al compimento di almeno cinque anni di iscrizione, ad un solo supplemento della pensione; dell'art. 10, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, commi secondo e quinto, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto commisurano la contribuzione anche al reddito eccedente i quaranta milioni, mentre assumono come base per il calcolo della pensione solo la parte di reddito fino a quaranta milioni; dell'art. 26 della stessa legge sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto rende applicabile il nuovo, piu' favorevole, regime pensionistico, solo a coloro che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, poiche' tutte le questioni sono gia' state dichiarate non fondate e non ricorrono ulteriori o nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. - S. nn. 132 e 133/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte