Ordinanza 4/2021 (ECLI:IT:COST:2021:4)
Massima numero 43189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
14/01/2021; Decisione del
14/01/2021
Deposito del 14/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19 - Ricorso del Governo - Istanza cautelare di sospensione - Sussistenza del fumus bonis iuris e del rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, e per i diritti dei cittadini - Sospensione della legge regionale impugnata.
Salute (tutela della) - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento del contagio del virus COVID-19 - Ricorso del Governo - Istanza cautelare di sospensione - Sussistenza del fumus bonis iuris e del rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, e per i diritti dei cittadini - Sospensione della legge regionale impugnata.
Testo
È sospesa l'efficacia della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dal Governo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, commi secondo, lett. m), q) ed h), e terzo, 118 e 120, Cost., e al principio di leale collaborazione - dell'intera legge regionale, nonché, in particolare, degli artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 15, 18 e da 20 a 25, e 3, comma 1, lett. a), che hanno, tra l'altro, selezionato attività sociali ed economiche il cui svolgimento è consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale recante misure di contrasto alla pandemia da COVID-19. Va accolta l'istanza di sospensione - nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è fissata per il 23 febbraio 2021 - perché sussiste, in primo luogo, il fumus boni iuris, poiché la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato; e sussiste altresì il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, nonché di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini, poiché la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore, a prescindere dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate, e tenuto conto che le modalità di diffusione del virus COVID-19 rendono qualunque aggravamento del rischio indicato, anche su base locale, idoneo a compromettere in modo irreparabile la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali, nel quadro di una leale collaborazione. (Precedente citato: ordinanza n. 107 del 2010).
È sospesa l'efficacia della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dal Governo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, commi secondo, lett. m), q) ed h), e terzo, 118 e 120, Cost., e al principio di leale collaborazione - dell'intera legge regionale, nonché, in particolare, degli artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 15, 18 e da 20 a 25, e 3, comma 1, lett. a), che hanno, tra l'altro, selezionato attività sociali ed economiche il cui svolgimento è consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale recante misure di contrasto alla pandemia da COVID-19. Va accolta l'istanza di sospensione - nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è fissata per il 23 febbraio 2021 - perché sussiste, in primo luogo, il fumus boni iuris, poiché la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato; e sussiste altresì il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, nonché di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini, poiché la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore, a prescindere dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate, e tenuto conto che le modalità di diffusione del virus COVID-19 rendono qualunque aggravamento del rischio indicato, anche su base locale, idoneo a compromettere in modo irreparabile la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali, nel quadro di una leale collaborazione. (Precedente citato: ordinanza n. 107 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
09/12/2020
n. 11
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte