Sentenza 280/1985 (ECLI:IT:COST:1985:280)
Massima numero 11157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 280/85. PROCESSO PENALE - ESTRADIZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'ESTRADANDO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DELIBERAZIONE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - pp art. 666, quinto comma. - cst artt. 3, 13 e 24.
SENT. 280/85. PROCESSO PENALE - ESTRADIZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'ESTRADANDO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DELIBERAZIONE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - pp art. 666, quinto comma. - cst artt. 3, 13 e 24.
Testo
L'art. 24, secondo comma, Cost. garantisce l'esercizio della difesa "in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale tra i quali rientra quella fase del procedimento di estradizione che, inserendosi tra le fasi di competenza ministeriale, culmina nella deliberazione della sezione istruttoria presso la Corte di appello nel cui distretto si trova il soggetto passivo della domanda o dell'offerta di estradizione. Poiche' l'art. 24 Cost. assicura all'imputato il personale intervento nella procedura "de qua", la norma impugnata facendo obbligo di notificare esclusivamente al difensore il decreto di fissazione dell'udienza di deliberazione si pone in contrasto con il citato parametro in quanto non assicura all'estradando la concreta estrinsecazione del diritto di autodifesa, rendendo aleatorio quell'intervento personale davanti la sezione istruttoria nel giorno fissato per la deliberazione, che lo stesso artt. 667, c.p.p. consente all'imputato o condannato che ne abbia fatto domanda. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 666, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non dispone l'obbligo della notificazione all'estradando del decreto di fissazione dell'udienza di deliberazione, restando assorbiti, di conseguenza, gli ulteriori profili di incostituzionalita' (incidenza sulla liberta' personale, parita' tra accusa e difesa) dedotti in relazione agli artt. 13, 3 e 24 Cost.. - S. 6/1975, 205/1971, 166/1973 e 9/1982.
L'art. 24, secondo comma, Cost. garantisce l'esercizio della difesa "in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale tra i quali rientra quella fase del procedimento di estradizione che, inserendosi tra le fasi di competenza ministeriale, culmina nella deliberazione della sezione istruttoria presso la Corte di appello nel cui distretto si trova il soggetto passivo della domanda o dell'offerta di estradizione. Poiche' l'art. 24 Cost. assicura all'imputato il personale intervento nella procedura "de qua", la norma impugnata facendo obbligo di notificare esclusivamente al difensore il decreto di fissazione dell'udienza di deliberazione si pone in contrasto con il citato parametro in quanto non assicura all'estradando la concreta estrinsecazione del diritto di autodifesa, rendendo aleatorio quell'intervento personale davanti la sezione istruttoria nel giorno fissato per la deliberazione, che lo stesso artt. 667, c.p.p. consente all'imputato o condannato che ne abbia fatto domanda. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 666, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non dispone l'obbligo della notificazione all'estradando del decreto di fissazione dell'udienza di deliberazione, restando assorbiti, di conseguenza, gli ulteriori profili di incostituzionalita' (incidenza sulla liberta' personale, parita' tra accusa e difesa) dedotti in relazione agli artt. 13, 3 e 24 Cost.. - S. 6/1975, 205/1971, 166/1973 e 9/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte