Ordinanza 281/1985 (ECLI:IT:COST:1985:281)
Massima numero 11158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 281/85. PROSTITUZIONE - IMPUTATI CHE ABBIANO INDOTTO ALLA PROSTITUZIONE UNA DONNA DI ETA' COMPRESA FRA I DICIOTTO E I VENTUNO ANNO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2. - cst artt. 3 e 25, secondo comma.
ORD. 281/85. PROSTITUZIONE - IMPUTATI CHE ABBIANO INDOTTO ALLA PROSTITUZIONE UNA DONNA DI ETA' COMPRESA FRA I DICIOTTO E I VENTUNO ANNO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2. - cst artt. 3 e 25, secondo comma.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate nell'art. 3 della stessa legge, ove sia indotta alla prostituzione una donna di eta' compresa tra i diciotto ed i ventuno anno, sollevata sotto il profilo che, in forza dell'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39 (che ha determinato in diciotto anni il raggiungimento della maggiore eta'), sarebbe riscontrabile una irragionevolezza ingiustificata nel trattamento sanzionatorio rispetto a reati commessi in danno di soggetti che, in quanto maggiorenni, sarebbero ex lege capaci di autodeterminarsi compiutamente, nonche' sotto il profilo della irragionevole equiparazione della pena edittale per i fatti commessi in danno di minori degli anni ventuno e in danno di soggetti in stato di infermita' o di minorazione psichica naturale o provocata, in quanto identica questione e' stata dichiarata infondata da questa Corte. - S. n. 205/1982 e O. n. 82/1984.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, n. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nella parte in cui prevede il raddoppio della pena stabilita per le ipotesi indicate nell'art. 3 della stessa legge, ove sia indotta alla prostituzione una donna di eta' compresa tra i diciotto ed i ventuno anno, sollevata sotto il profilo che, in forza dell'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39 (che ha determinato in diciotto anni il raggiungimento della maggiore eta'), sarebbe riscontrabile una irragionevolezza ingiustificata nel trattamento sanzionatorio rispetto a reati commessi in danno di soggetti che, in quanto maggiorenni, sarebbero ex lege capaci di autodeterminarsi compiutamente, nonche' sotto il profilo della irragionevole equiparazione della pena edittale per i fatti commessi in danno di minori degli anni ventuno e in danno di soggetti in stato di infermita' o di minorazione psichica naturale o provocata, in quanto identica questione e' stata dichiarata infondata da questa Corte. - S. n. 205/1982 e O. n. 82/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte