Sentenza 283/1985 (ECLI:IT:COST:1985:283)
Massima numero 11160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 283/85. IMPIEGO PUBBLICO - SERVIZIO MEDICO PRESTATO ALL'ESTERO DAI SANITARI ITALIANI - RICONOSCIMENTO AI SOLI FINI DELLA VALUTAZIONE IN CONCORSI PRESSO GLI ENTI LOCALI - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 10 luglio 1960, n. 735, art. 1. - cst art. 3.
SENT. 283/85. IMPIEGO PUBBLICO - SERVIZIO MEDICO PRESTATO ALL'ESTERO DAI SANITARI ITALIANI - RICONOSCIMENTO AI SOLI FINI DELLA VALUTAZIONE IN CONCORSI PRESSO GLI ENTI LOCALI - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 10 luglio 1960, n. 735, art. 1. - cst art. 3.
Testo
L'art. 1 della l. 10 luglio 1960, n. 735, limitando il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali, crea una ingiustificata disparita' di trattamento in quanto consente che un medesimo titolo venga valutato o meno, nella identita' delle caratteristiche del posto da ricoprire, a seconda del tipo di amministrazione pubblica presso la quale detto posto e' in organico. Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 10 luglio 1960, n. 735, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita il riconoscimento dei servizi medici prestati all'estero ai soli fini della valutazione in concorsi presso enti locali.
L'art. 1 della l. 10 luglio 1960, n. 735, limitando il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali, crea una ingiustificata disparita' di trattamento in quanto consente che un medesimo titolo venga valutato o meno, nella identita' delle caratteristiche del posto da ricoprire, a seconda del tipo di amministrazione pubblica presso la quale detto posto e' in organico. Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 10 luglio 1960, n. 735, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita il riconoscimento dei servizi medici prestati all'estero ai soli fini della valutazione in concorsi presso enti locali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte