Sentenza 284/1985 (ECLI:IT:COST:1985:284)
Massima numero 11161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 284/85 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - REDDITI DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - ACCERTAMENTO DEFINITIVO CON IL CONDONO AI SENSI DEL D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 660 (CONVERTITO NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973, N. 823) - INCAPACITA' DELLE NORME IMPUGNATE DI INCIDERE SULLA SITUAZIONE SOTTOPOSTA AL GIUDICE A QUO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.
SENT. 284/85 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - REDDITI DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - ACCERTAMENTO DEFINITIVO CON IL CONDONO AI SENSI DEL D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 660 (CONVERTITO NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973, N. 823) - INCAPACITA' DELLE NORME IMPUGNATE DI INCIDERE SULLA SITUAZIONE SOTTOPOSTA AL GIUDICE A QUO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.
Testo
Qualora il procedimento pendente dinanzi alle Commissioni tributarie venga definito con il condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), le norme sul cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'imposta complementare non hanno alcuna capacita' di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo, avendo la speciale procedura del condono sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell'accertamento di detta imposta, cosicche' risulta infondata nelle sue premesse la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) - nella parte in cui anziche' applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, per la determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro certi termini stabiliti a pena di decadenza - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost.. - S. n. 80/1980.
Qualora il procedimento pendente dinanzi alle Commissioni tributarie venga definito con il condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), le norme sul cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'imposta complementare non hanno alcuna capacita' di incidere sulla situazione sottoposta al giudice a quo, avendo la speciale procedura del condono sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell'accertamento di detta imposta, cosicche' risulta infondata nelle sue premesse la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) - nella parte in cui anziche' applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, per la determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro certi termini stabiliti a pena di decadenza - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost.. - S. n. 80/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte