Sentenza 284/1985 (ECLI:IT:COST:1985:284)
Massima numero 11162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 284/85 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA COMPLETAMENTARE SUL REDDITO - REDDITO DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - TASSAZIONE SEPARATA - ONERE DELLA DOMANDA ALL'AMMINISTRAZIONE - PRETESA REVIVISCENZA DEL CUMULO DEI REDDITI GIA' DICHIARATO INCOSTITUZIONALE - EFFETTI DI TALE PRONUNCIA SUI RAPPORTI TRIBUTARI GIA' INSORTI, MA NON ANCORA DEFINITI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 1976 - FACOLTA' DI SCELTA ACCORDATA AGLI OBBLIGATI TRA IL VECCHIO E NUOVO REGIME DI TASSAZIONE - BREVITA' DEI TERMINI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRECETTI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.
SENT. 284/85 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA COMPLETAMENTARE SUL REDDITO - REDDITO DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - TASSAZIONE SEPARATA - ONERE DELLA DOMANDA ALL'AMMINISTRAZIONE - PRETESA REVIVISCENZA DEL CUMULO DEI REDDITI GIA' DICHIARATO INCOSTITUZIONALE - EFFETTI DI TALE PRONUNCIA SUI RAPPORTI TRIBUTARI GIA' INSORTI, MA NON ANCORA DEFINITI ALLA DATA DEL 22 LUGLIO 1976 - FACOLTA' DI SCELTA ACCORDATA AGLI OBBLIGATI TRA IL VECCHIO E NUOVO REGIME DI TASSAZIONE - BREVITA' DEI TERMINI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRECETTI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.
Testo
E' ragionevole, e quindi non sindacabile dalla Corte, il criterio adottato dal legislatore negli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), di lasciare in via transitoria agli obbligati - nei casi in cui, alla data del 22 luglio 1976, l'obbligazione tributaria relativa alla pregressa imposta complementare risultava o non ancora del tutto estinta sul piano della mera esecuzione (prima ipotesi), o estinta sul piano dell'esecuzione, ma ancora pendente per un accertamento in rettifica o d'ufficio non definito (seconda ipotesi) - la scelta, attraverso la presentazione o meno della domanda, tra il nuovo regime della tassazione separata dei redditi dei coniugi ed il regime precedente, a seconda della valutazione in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la normativa anteriore, poiche' la facolta' accordata ai contribuenti e' venuta cosi' a conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, sottraendo ad un meccanico automatismo una mole notevole di casi, che avrebbe comportato per l'Amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente sopportabile, cui poteva non corrispondere l'interesse degli stessi contribuenti. Quanto alla brevita' dei termini (venti giorni per il marito e trenta per la moglie) previsti a pena di decadenza per la presentazione della domanda, essi trovano giustificazione nella esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in vigenza di un sistema tributario ormai abolito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, nella parte in cui, anziche' applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini dela determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro brevissimi termini perentori; questione sollevata sotto il profilo che tali norme, pur essendo state introdotte per adeguare la disciplina in materia alla pronuncia di incostituzionalita' del cumulo dei redditi dei coniugi, finiscono nella sostanza per far rivivere proprio gli articoli del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarati illegittimi, richiamando in vita, in caso di omissione della domanda da parte del contribuente, tutto il sistema normativo che si era inteso cancellare, e cioe' l'imputazione al marito dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata; l'applicazione dell'imposta sui redditi cosi' cumulati; la soggettivita' passiva del marito anche per i redditi della moglie e la negazione di tale soggettivita' alla moglie stessa). - S. n. 179/1976, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 131 e 139 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto appunto prevedevano il cumulo dei redditi.
E' ragionevole, e quindi non sindacabile dalla Corte, il criterio adottato dal legislatore negli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (riguardante la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), di lasciare in via transitoria agli obbligati - nei casi in cui, alla data del 22 luglio 1976, l'obbligazione tributaria relativa alla pregressa imposta complementare risultava o non ancora del tutto estinta sul piano della mera esecuzione (prima ipotesi), o estinta sul piano dell'esecuzione, ma ancora pendente per un accertamento in rettifica o d'ufficio non definito (seconda ipotesi) - la scelta, attraverso la presentazione o meno della domanda, tra il nuovo regime della tassazione separata dei redditi dei coniugi ed il regime precedente, a seconda della valutazione in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la normativa anteriore, poiche' la facolta' accordata ai contribuenti e' venuta cosi' a conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, sottraendo ad un meccanico automatismo una mole notevole di casi, che avrebbe comportato per l'Amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente sopportabile, cui poteva non corrispondere l'interesse degli stessi contribuenti. Quanto alla brevita' dei termini (venti giorni per il marito e trenta per la moglie) previsti a pena di decadenza per la presentazione della domanda, essi trovano giustificazione nella esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in vigenza di un sistema tributario ormai abolito. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni succitate, nella parte in cui, anziche' applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini dela determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro brevissimi termini perentori; questione sollevata sotto il profilo che tali norme, pur essendo state introdotte per adeguare la disciplina in materia alla pronuncia di incostituzionalita' del cumulo dei redditi dei coniugi, finiscono nella sostanza per far rivivere proprio gli articoli del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarati illegittimi, richiamando in vita, in caso di omissione della domanda da parte del contribuente, tutto il sistema normativo che si era inteso cancellare, e cioe' l'imputazione al marito dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata; l'applicazione dell'imposta sui redditi cosi' cumulati; la soggettivita' passiva del marito anche per i redditi della moglie e la negazione di tale soggettivita' alla moglie stessa). - S. n. 179/1976, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 131 e 139 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto appunto prevedevano il cumulo dei redditi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte