Sentenza 284/1985 (ECLI:IT:COST:1985:284)
Massima numero 11166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 284/85 F. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - REDDITI DEI CONIUGI - TASSAZIONE SEPARATA - DOMANDA ALL'AMMINISTRAZIONE - ECCETTUAZIONI - REDDITO COMPLESSIVO DETERMINATO SINTETICAMENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA MOGLIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, art. 4, ultimo comma. - cst art. 24, comma secondo.
SENT. 284/85 F. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - REDDITI DEI CONIUGI - TASSAZIONE SEPARATA - DOMANDA ALL'AMMINISTRAZIONE - ECCETTUAZIONI - REDDITO COMPLESSIVO DETERMINATO SINTETICAMENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA MOGLIE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 12 novembre 1976, n. 751, art. 4, ultimo comma. - cst art. 24, comma secondo.
Testo
Se e' vero che e' fuori discussione la legittimita' in se stessa del ricorso alla determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 137 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, quando "il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica"), e' pero' altrettanto vero che ove sussista tale ipotesi risulta materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, cosi' da potere attribuire una quota al marito ed un'altra alla moglie, con la conseguenza che non sussiste alcuna lesione dell'art. 24, comma secondo Cost. - sotto il profilo che il divieto della tassazione separata del reddito stesso, priverebbe la moglie del diritto alla difesa, impedendole di interloquire a tutela della sua personale situazione - dal momento che l'impossibilita' di ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di soggetto autonomo del rapporto tributario, e nessuna violazione vi puo' essere del diritto di difesa per chi non e' destinatario di un precetto e non e' quindi obbligato nei confronti dell'Amministrazione. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale surrichiamato - dell'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, che vieta la tassazione separata del reddito dei coniugi ove si sia avuta determinazione sintetica del reddito stesso).
Se e' vero che e' fuori discussione la legittimita' in se stessa del ricorso alla determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 137 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, quando "il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica"), e' pero' altrettanto vero che ove sussista tale ipotesi risulta materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, cosi' da potere attribuire una quota al marito ed un'altra alla moglie, con la conseguenza che non sussiste alcuna lesione dell'art. 24, comma secondo Cost. - sotto il profilo che il divieto della tassazione separata del reddito stesso, priverebbe la moglie del diritto alla difesa, impedendole di interloquire a tutela della sua personale situazione - dal momento che l'impossibilita' di ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di soggetto autonomo del rapporto tributario, e nessuna violazione vi puo' essere del diritto di difesa per chi non e' destinatario di un precetto e non e' quindi obbligato nei confronti dell'Amministrazione. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale surrichiamato - dell'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, che vieta la tassazione separata del reddito dei coniugi ove si sia avuta determinazione sintetica del reddito stesso).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte