Sentenza 5/2021 (ECLI:IT:COST:2021:5)
Massima numero 43190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
02/12/2020; Decisione del
02/12/2020
Deposito del 18/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Sanzioni amministrative - Norme della Regione Veneto - Sanzioni per violazione di disposizioni normative in materie di competenza esclusiva regionale - Possibile regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti della violazione - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza a individuare la tipologia delle violazioni che consentono la regolarizzazione, nonché la definizione dei relativi adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione - Abrogazione dell'istituto della diffida amministrativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della disciplina generale delle sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981 - Parametro non costituzionale, né evocato come interposto - Manifesta inammissibilità delle questioni promosse in riferimento ad esso.
Sanzioni amministrative - Norme della Regione Veneto - Sanzioni per violazione di disposizioni normative in materie di competenza esclusiva regionale - Possibile regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti della violazione - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza a individuare la tipologia delle violazioni che consentono la regolarizzazione, nonché la definizione dei relativi adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione - Abrogazione dell'istituto della diffida amministrativa - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della disciplina generale delle sanzioni amministrative ex legge n. 689 del 1981 - Parametro non costituzionale, né evocato come interposto - Manifesta inammissibilità delle questioni promosse in riferimento ad esso.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative», degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, i quali rispettivamente prevedono che nelle materie di competenza esclusiva della Regione nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata senza prima consentire la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione, che a tali fini la Giunta regionale definisce le modalità e i termini della regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione individuando le fattispecie escluse, e che, conseguentemente, l'istituto della diffida amministrativa previsto dall'art. 2-bis della legge reg. Veneto n. 10 del 1977 è abrogato. Il parametro indicato non ha rango costituzionale né è evocato come interposto rispetto ad alcun parametro attinente al riparto di competenze tra Stato e Regioni. (Precedente citato sentenza n. 134 del 2019).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative», degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, i quali rispettivamente prevedono che nelle materie di competenza esclusiva della Regione nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata senza prima consentire la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione, che a tali fini la Giunta regionale definisce le modalità e i termini della regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione individuando le fattispecie escluse, e che, conseguentemente, l'istituto della diffida amministrativa previsto dall'art. 2-bis della legge reg. Veneto n. 10 del 1977 è abrogato. Il parametro indicato non ha rango costituzionale né è evocato come interposto rispetto ad alcun parametro attinente al riparto di competenze tra Stato e Regioni. (Precedente citato sentenza n. 134 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
16/07/2019
n. 25
art. 1
co. 1
legge della Regione Veneto
16/07/2019
n. 25
art. 1
co. 2
legge della Regione Veneto
16/07/2019
n. 25
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte