Sentenza 284/1985 (ECLI:IT:COST:1985:284)
Massima numero 11167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11161  11162  11163  11164  11165  11166  11168


Titolo
SENT. 284/85 G. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - REDDITO DEI CONIUGI - LAVORO SUBORDINATO - LIMITE MASSIMO DEGLI ONERI DEDUCIBILI (E LORO NATURA) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI E PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONCERNENTI LA TUTELA DELL'ISTITUTO FAMILIARE - SITUAZIONI ECONOMICHE DELLE DUE CATEGORIE DI LAVORATORI - DIVERSITA' OBIETTIVA - RAZIONALITA' DI UNA DISCIPLINA DIFFERENZIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, penultimo comma. - cst artt. 3, 30, 31 e 37.

Testo
L'art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante le imposte dirette, nella parte in cui limita la detraibilita' degli oneri da redditi di lavoro subordinato al venti per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la diversita' di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione nella diversita' obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passivita' o perdite - quali si riscontrano nell'attivita' dei lavoratori autonomi - ed ha inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria. Ne' sussiste contrasto tra detta norma e gli artt. 30, 31 e 37 Cost., in quanto, secondo i principi del nostro ordinamento tributario, il carattere peculiare degli oneri deducibili e' di essere "inerenti alla produzione del reddito" del lavoratore, e non gia' erogazioni del reddito gia' prodotto, cosicche' rientrano certamente in quest'ultima categoria, e non nelle spese necessarie per la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che essa, a causa della mancata deducibilita' dal reddito della moglie lavoratrice di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle ore che costei deve dedicare all'attivita' lavorativa, introdurrebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresi' i principi della tutela dell'istituto familiare, del dovere-diritto dei genitori all'istruzione ed al mantenimento dei figli e della parita' di sesso in materia di lavoro).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte