Sentenza 284/1985 (ECLI:IT:COST:1985:284)
Massima numero 11168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 284/85 H. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - REDDITI DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - TASSAZIONE SEPARATA - ONERE DELLA DOMANDA ALL'AMMINISTRAZIONE - PREVISIONE DI TERMINI RITENUTI NON CONGRUI - PRETESA REVIVISCENZA DEL CUMULO DEI REDDITI GIA' DICHIARATO INCOSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.
SENT. 284/85 H. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - REDDITI DEI CONIUGI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - TASSAZIONE SEPARATA - ONERE DELLA DOMANDA ALL'AMMINISTRAZIONE - PREVISIONE DI TERMINI RITENUTI NON CONGRUI - PRETESA REVIVISCENZA DEL CUMULO DEI REDDITI GIA' DICHIARATO INCOSTITUZIONALE - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - l 12 novembre 1976, n. 751, artt. 4 e 5. - cst artt. 3, 24 (comma secondo), 31, 53 e 136.
Testo
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale allorche' la disposizione impugnata non puo' trovare applicazione nel giudizio a quo, per cui l'ordinanza di rimessione risulta priva di motivazione sulla rilevanza. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 Cost. - degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, riguardanti la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, non ricorrendo nei giudizi a quibus nessuna delle due ipotesi previste dal primo comma dell'art. 4 impugnato, e cioe': a) quando alla data del 22 luglio 1976 l'imposta non fosse stata "interamente pagata", sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della moglie; b) quando, sebbene fosse stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, l'accertamento, in rettifica o di ufficio, notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge non fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976).
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale allorche' la disposizione impugnata non puo' trovare applicazione nel giudizio a quo, per cui l'ordinanza di rimessione risulta priva di motivazione sulla rilevanza. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 Cost. - degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, riguardanti la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, non ricorrendo nei giudizi a quibus nessuna delle due ipotesi previste dal primo comma dell'art. 4 impugnato, e cioe': a) quando alla data del 22 luglio 1976 l'imposta non fosse stata "interamente pagata", sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della moglie; b) quando, sebbene fosse stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, l'accertamento, in rettifica o di ufficio, notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge non fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte