Sentenza 285/1985 (ECLI:IT:COST:1985:285)
Massima numero 11169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 285/85. IMPOSTA DI REGISTRO - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GRADUALE, DOVUTA SU DI UNA SENTENZA DI CONDANNA SUCCESSIVAMENTE RIFORMATA O ANNULLATA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rd 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14. - cst artt. 3 e 53.
SENT. 285/85. IMPOSTA DI REGISTRO - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GRADUALE, DOVUTA SU DI UNA SENTENZA DI CONDANNA SUCCESSIVAMENTE RIFORMATA O ANNULLATA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rd 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14. - cst artt. 3 e 53.
Testo
Gli artt. 12 e 14 rd 30 dicembre 1923, n. 3269, non consentendo la restituzione totale o parziale dell'imposta graduale di registro versata all'atto della registrazione della sentenza di primo grado, allorche' la sentenza di secondo grado, passata in giudicato, abbia annullato o riformato quella di primo grado, si pongono in contrasto con principi posti nella Costituzione in tema di capacita' contributiva e di ragionevolezza dei trattamenti differenziati dei cittadini, in quanto in esito alla definitiva riforma della sentenza di primo grado viene a mancare totalmente o parzialmente l'oggetto stesso della imposizione tributaria, sicche' la impossibilita' di ottenere la restituzione dell'importo versato, non appare giustificata. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 12 e 14 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in parte qua, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.. - S. nn. 200/1972 e 198/1976.
Gli artt. 12 e 14 rd 30 dicembre 1923, n. 3269, non consentendo la restituzione totale o parziale dell'imposta graduale di registro versata all'atto della registrazione della sentenza di primo grado, allorche' la sentenza di secondo grado, passata in giudicato, abbia annullato o riformato quella di primo grado, si pongono in contrasto con principi posti nella Costituzione in tema di capacita' contributiva e di ragionevolezza dei trattamenti differenziati dei cittadini, in quanto in esito alla definitiva riforma della sentenza di primo grado viene a mancare totalmente o parzialmente l'oggetto stesso della imposizione tributaria, sicche' la impossibilita' di ottenere la restituzione dell'importo versato, non appare giustificata. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 12 e 14 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in parte qua, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.. - S. nn. 200/1972 e 198/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte