Sentenza 286/1985 (ECLI:IT:COST:1985:286)
Massima numero 11170
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11171  11172  11173  11174  11175  11176  11177  11178  11179


Titolo
SENT. 286/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELLE PARTI RESISTENTI - CARATTERE PERENTORIO - TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - PRECLUSIONE. - l 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25 e 41.

Testo
Il termine di venti giorni per la costituzione delle parti nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, fissato dal combinato disposto degli artt. 25 e 41 legge 11 marzo 1953, n. 87, ha carattere perentorio, cosicche' non possono essere esaminati dalla Corte gli scritti difensivi delle parti costituitesi oltre tale termine.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 41