Sentenza 286/1985 (ECLI:IT:COST:1985:286)
Massima numero 11170
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 286/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELLE PARTI RESISTENTI - CARATTERE PERENTORIO - TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - PRECLUSIONE. - l 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25 e 41.
SENT. 286/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELLE PARTI RESISTENTI - CARATTERE PERENTORIO - TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - PRECLUSIONE. - l 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25 e 41.
Testo
Il termine di venti giorni per la costituzione delle parti nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, fissato dal combinato disposto degli artt. 25 e 41 legge 11 marzo 1953, n. 87, ha carattere perentorio, cosicche' non possono essere esaminati dalla Corte gli scritti difensivi delle parti costituitesi oltre tale termine.
Il termine di venti giorni per la costituzione delle parti nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, fissato dal combinato disposto degli artt. 25 e 41 legge 11 marzo 1953, n. 87, ha carattere perentorio, cosicche' non possono essere esaminati dalla Corte gli scritti difensivi delle parti costituitesi oltre tale termine.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
legge 11/03/1953
n. 87
art. 41