Sentenza 286/1985 (ECLI:IT:COST:1985:286)
Massima numero 11176
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11170  11171  11172  11173  11174  11175  11177  11178  11179


Titolo
SENT. 286/85 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - INIZIO DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE IMPUGNATO NEL BOLLETTINO DELLA REGIONE - CONFLITTO PROPOSTO DOPO IL DECORSO DI TALE TERMINE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. - delib gr Lombardia 26 febbraio 1980, n. 29471. - l 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, comma secondo.

Testo
Poiche' in base all'art. 39, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, il decorso del termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del ricorso da parte dello Stato avverso un atto regionale - che ritiene invasivo della sua sfera di competenza -, ha inizio con la pubblicazione del provvedimento impugnato sul Bollettino ufficiale della regione, va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto oltre detto termine. (Inammissibilita' del ricorso per regolamento di competenza prodotto dallo Stato con atto 11 ottobre 1980 contro la Regione Lombardia, e relativo alla deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 1980, n. 29471, di approvazione con varianti del piano regolatore generale del Comune di Milano, essendo stato tale provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 28 maggio 1980).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 2