Sentenza 286/1985 (ECLI:IT:COST:1985:286)
Massima numero 11178
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 286/85 I. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI O PROVINCE AUTONOME (GIUDIZIO PER) - REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, PUGLIA E PROVINCIA DI BOLZANO - DELIBERAZIONI DELLE GIUNTE REGIONALI E PROVINCIALE - APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI DAI COMUNI CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI BENI PUBBLICI STATALI (DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI) - RICORSO DELLO STATO - RESTRIZIONI ALLE COMPETENZE LOCALI IN MATERIA URBANISTICA ED IN ORDINE A BENI PUBBLICI STATALI PER LA COESISTENZA DI INTERESSI NAZIONALI - NECESSITA' DELLA PREVIA INTESA CON LO STATO - INOSSERVANZA - INCOMPETENZA DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA - ANNULLAMENTO IN PARTE QUA. - delib gr Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 1976, n. 02031/Pres. 207 e 17 maggio 1977, n. 01163; delib gr Veneto 23 marzo 1977, n. 1221, 16 luglio 1976, n. 3356, 15 novembre 1977, n. 5109 e 13 giugno 1978, n. 2931; delib gr Puglia 31 ottobre 1977, n. 2619; delib gp Bolzano 21 settembre 1979, n. 6100, 12 maggio 1980, n. 2726 e 17 ottobre 1980, n. 6324. - cst art. 117; stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 5 e 16; stvf lc 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 12, e 8.
SENT. 286/85 I. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI O PROVINCE AUTONOME (GIUDIZIO PER) - REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, PUGLIA E PROVINCIA DI BOLZANO - DELIBERAZIONI DELLE GIUNTE REGIONALI E PROVINCIALE - APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI DAI COMUNI CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI BENI PUBBLICI STATALI (DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI) - RICORSO DELLO STATO - RESTRIZIONI ALLE COMPETENZE LOCALI IN MATERIA URBANISTICA ED IN ORDINE A BENI PUBBLICI STATALI PER LA COESISTENZA DI INTERESSI NAZIONALI - NECESSITA' DELLA PREVIA INTESA CON LO STATO - INOSSERVANZA - INCOMPETENZA DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA - ANNULLAMENTO IN PARTE QUA. - delib gr Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 1976, n. 02031/Pres. 207 e 17 maggio 1977, n. 01163; delib gr Veneto 23 marzo 1977, n. 1221, 16 luglio 1976, n. 3356, 15 novembre 1977, n. 5109 e 13 giugno 1978, n. 2931; delib gr Puglia 31 ottobre 1977, n. 2619; delib gp Bolzano 21 settembre 1979, n. 6100, 12 maggio 1980, n. 2726 e 17 ottobre 1980, n. 6324. - cst art. 117; stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 5 e 16; stvf lc 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 12, e 8.
Testo
Le Regioni, come le Province autonome, sono enti esponenziali di interessi locali per cui le attribuzioni loro costituzionalmente garantite non escludono senz'altro, nelle singole materie, la coesistenza di alcuni poteri statali, con la relativa necessita' di coordinamento, quando si tratti della tutela di esigenze che esorbitino dall'ambito regionale e non possano quindi non continuare a permanere nella sfera dello Stato. Di conseguenza, nella materia urbanistica la competenza regionale subisce varie restrizioni in relazione proprio alla tutela d'interessi generali e non locali. Pertanto, come le costruzioni di opere pubbliche di interesse nazionale appartengono alla competenza centrale, analoga restrizione, per l'eadem ratio, non puo' verificarsi per i beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili), il cui uso, secondo la loro natura e finalita', attiene ai compiti dello Stato ed e' inteso alla soddisfazione, con modalita' varie, di interessi riferibili a tutta la comunita' nazionale. Ne deriva che non spetta alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Puglia, nonche' alla Provincia autonoma di Bolzano, di approvare gli strumenti urbanistici comunali, nelle parti in cui prevedono un mutamento di destinazione di beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili), senza che sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato. Vanno dunque annullate, nelle parti predette, le deliberazioni della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 1976, n. 02031/Pres. 207 e 17 maggio 1977, n. 01163; della Giunta della Regione Veneto 23 marzo 1977, n. 1221, 26 luglio 1976, n. 3356, 15 novembre 1977, n. 5109 e 13 giugno 1978, n. 2931; della Giunta della Regione Puglia 31 ottobre 1977, n. 2619, nonche' della Giunta provinciale di Bolzano 21 settembre 1979, n. 6100, 12 maggio 1980, n. 2726 e 17 ottobre 1980, n. 6324. - S. n. 239/1982.
Le Regioni, come le Province autonome, sono enti esponenziali di interessi locali per cui le attribuzioni loro costituzionalmente garantite non escludono senz'altro, nelle singole materie, la coesistenza di alcuni poteri statali, con la relativa necessita' di coordinamento, quando si tratti della tutela di esigenze che esorbitino dall'ambito regionale e non possano quindi non continuare a permanere nella sfera dello Stato. Di conseguenza, nella materia urbanistica la competenza regionale subisce varie restrizioni in relazione proprio alla tutela d'interessi generali e non locali. Pertanto, come le costruzioni di opere pubbliche di interesse nazionale appartengono alla competenza centrale, analoga restrizione, per l'eadem ratio, non puo' verificarsi per i beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili), il cui uso, secondo la loro natura e finalita', attiene ai compiti dello Stato ed e' inteso alla soddisfazione, con modalita' varie, di interessi riferibili a tutta la comunita' nazionale. Ne deriva che non spetta alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Puglia, nonche' alla Provincia autonoma di Bolzano, di approvare gli strumenti urbanistici comunali, nelle parti in cui prevedono un mutamento di destinazione di beni pubblici statali (demaniali e patrimoniali indisponibili), senza che sia previamente intervenuta un'intesa con i competenti organi dello Stato. Vanno dunque annullate, nelle parti predette, le deliberazioni della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 1976, n. 02031/Pres. 207 e 17 maggio 1977, n. 01163; della Giunta della Regione Veneto 23 marzo 1977, n. 1221, 26 luglio 1976, n. 3356, 15 novembre 1977, n. 5109 e 13 giugno 1978, n. 2931; della Giunta della Regione Puglia 31 ottobre 1977, n. 2619, nonche' della Giunta provinciale di Bolzano 21 settembre 1979, n. 6100, 12 maggio 1980, n. 2726 e 17 ottobre 1980, n. 6324. - S. n. 239/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
Altri parametri e norme interposte