Sentenza 290/1985 (ECLI:IT:COST:1985:290)
Massima numero 11183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 290/85. FRODI ALIMENTARI - COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO D'OLIVA CON DENOMINAZIONE DIVERSA DA QUELLA PRESCRITTA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A FATTISPECIE RITENUTA ANALOGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - l 13 novembre 1960, n. 1407, artt. 5, comma terzo, e 8. - cst art. 3.

Testo
Dalla circostanza che gli artt. 5, comma terzo, e 8 l. 13 novembre 1960, n. 1407, nel prevedere, riguardo al reato di produzione e messa in commercio di olii d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta, un trattamento sanzionatorio piu' grave di quello previsto per la vendita o propaganda di sostanze alimentari, in genere, con denominazioni improprie, dall'art. 13 l. 30 aprile 1962, n. 283, non puo' farsi discendere una violazione del principio di uguaglianza da parte dei primi, in quanto la legge impugnata disciplina uno specifico settore delle sostanze alimentari, quale e' quello degli olii d'oliva, ove piu' facili e frequenti si sono dimostrate, nell'esperienza, le frodi perpetrate ai danni dei consumatori, e quindi, fra le due situazioni corrono notevoli differenze, sia in ordine all'ampiezza degli interessi tutelati, sia in relazione alla loro qualita', sia, infine, riguardo alla stessa condotta criminosa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma terzo, e 8 della l. 13 novembre 1960, n. 1407, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. 57/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte