Sentenza 292/1985 (ECLI:IT:COST:1985:292)
Massima numero 11185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 292/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SANZIONI SOSTITUTIVE - ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 in relazione all'art. 77. - cst art. 3.
SENT. 292/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SANZIONI SOSTITUTIVE - ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 in relazione all'art. 77. - cst art. 3.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, in relazione all'art. 53, della l. 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo che le norme impugnate non consentono la sostituibilita' delle pene pecuniarie, sollevata con ordinanza motivata, in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte, solo "per relationem".
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, in relazione all'art. 53, della l. 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo che le norme impugnate non consentono la sostituibilita' delle pene pecuniarie, sollevata con ordinanza motivata, in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte, solo "per relationem".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte