Sentenza 5/2021 (ECLI:IT:COST:2021:5)
Massima numero 43192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  02/12/2020;  Decisione del  02/12/2020
Deposito del 18/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43190  43191  43193  43194  43195


Titolo
Sanzioni amministrative - Norme della Regione Veneto - Sanzioni per violazione di disposizioni normative in materie di competenza esclusiva regionale - Possibile regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti della violazione - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza a individuare la tipologia delle violazioni che consentono la regolarizzazione, nonché la definizione dei relativi adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione - Abrogazione dell'istituto della diffida amministrativa - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, i quali rispettivamente prevedono che nelle materie di competenza esclusiva della Regione nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata senza prima consentire la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione, che a tali fini la Giunta regionale definisce le modalità e i termini della regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione individuando le fattispecie escluse, e che, conseguentemente, l'istituto della diffida amministrativa previsto dall'art. 2-bis della legge reg. Veneto n. 10 del 1977 è abrogato. Benché il meccanismo impugnato - a differenza di istituiti apparentemente analoghi previsti dal legislatore nazionale - preveda che la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti dell'illecito avvenga senza alcuna conseguenza sanzionatoria per l'autore, tuttavia appaiono plausibili le prospettazioni della resistente, che pone l'accento sia sull'elevato livello di complessità di molte prescrizioni sanzionate a livello amministrativo, che sulla prospettiva di un rapporto tra pubblica amministrazione e consociati imperniato su uno schema dialogico-collaborativo anziché oppositivo. Pertanto, il sindacato costituzionale, al metro degli evocati parametri, non può che cedere il passo alla discrezionalità del legislatore (in questo caso regionale), e che occorre rispettare nella misura in cui non trasmodi nella manifesta irragionevolezza o non si traduca - nella materia delle sanzioni amministrative - in un evidente pregiudizio al principio del buon andamento dell'amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  16/07/2019  n. 25  art. 1  co. 1

legge della Regione Veneto  16/07/2019  n. 25  art. 1  co. 2

legge della Regione Veneto  16/07/2019  n. 25  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte