Sentenza 292/1985 (ECLI:IT:COST:1985:292)
Massima numero 11187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 292/85 C. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' IN LUOGO DELLA PENA PECUNIARIA - OMESSA PREVISIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'. - l 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 in relazione all'art. 77. - cst artt. 3, 24 e 27.
SENT. 292/85 C. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' IN LUOGO DELLA PENA PECUNIARIA - OMESSA PREVISIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'. - l 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 in relazione all'art. 77. - cst artt. 3, 24 e 27.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, in relazione all'art. 77, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono la sostituibilita' della pena pecuniaria posto che la Corte ha gia' dichiarato inammissibile identica questione giacche' la pronuncia che si richiede e' una sentenza additiva implicante scelte discrezionali che competono esclusivamente al legislatore. - S. 148/1984.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, in relazione all'art. 77, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono la sostituibilita' della pena pecuniaria posto che la Corte ha gia' dichiarato inammissibile identica questione giacche' la pronuncia che si richiede e' una sentenza additiva implicante scelte discrezionali che competono esclusivamente al legislatore. - S. 148/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte