Sentenza 292/1985 (ECLI:IT:COST:1985:292)
Massima numero 11187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11185  11186


Titolo
SENT. 292/85 C. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITA' IN LUOGO DELLA PENA PECUNIARIA - OMESSA PREVISIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'. - l 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 in relazione all'art. 77. - cst artt. 3, 24 e 27.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, in relazione all'art. 77, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono la sostituibilita' della pena pecuniaria posto che la Corte ha gia' dichiarato inammissibile identica questione giacche' la pronuncia che si richiede e' una sentenza additiva implicante scelte discrezionali che competono esclusivamente al legislatore. - S. 148/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte