Ordinanza 293/1985 (ECLI:IT:COST:1985:293)
Massima numero 11188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 293/85. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NUOVE COMMISSIONI - ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI - ONERE DI PRESENTAZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44. - cst artt. 3 e 24.
ORD. 293/85. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NUOVE COMMISSIONI - ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI - ONERE DI PRESENTAZIONE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44. - cst artt. 3 e 24.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sotto il profilo che tale articolo, prevedendo l'onere del contribuente di presentare istanza per la trattazione dei ricorsi pendenti, sotto comminatoria di estinzione del procedimento, violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto nella legge processuale amministrativa, all'atto della istituzione dei TAR, si sarebbe seguito un criterio piu' cautelativo nei confronti dei ricorrenti, nonche' una violazione del diritto di difesa, consistita nel fatto che la complessita' della disciplina, renderebbe difficile la conoscibilita' del detto onere da parte dei ricorrenti, poiche' le censure riferentesi alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione, sono state piu' volte dichiarate infondate o manifestamente infondate; mentre la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione appare manifestamente infondata, in quanto la ipotizzata irragionevolezza, e' basata su termini di raffronto assolutamente privi di omogeneita'. - S. nn. 63/1977, 243/1982, 220/1983; O. nn. 144/1977 e 32/1984.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sotto il profilo che tale articolo, prevedendo l'onere del contribuente di presentare istanza per la trattazione dei ricorsi pendenti, sotto comminatoria di estinzione del procedimento, violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto nella legge processuale amministrativa, all'atto della istituzione dei TAR, si sarebbe seguito un criterio piu' cautelativo nei confronti dei ricorrenti, nonche' una violazione del diritto di difesa, consistita nel fatto che la complessita' della disciplina, renderebbe difficile la conoscibilita' del detto onere da parte dei ricorrenti, poiche' le censure riferentesi alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione, sono state piu' volte dichiarate infondate o manifestamente infondate; mentre la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione appare manifestamente infondata, in quanto la ipotizzata irragionevolezza, e' basata su termini di raffronto assolutamente privi di omogeneita'. - S. nn. 63/1977, 243/1982, 220/1983; O. nn. 144/1977 e 32/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte