Ordinanza 294/1985 (ECLI:IT:COST:1985:294)
Massima numero 11189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11190


Titolo
ORD. 294/85 A. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI DI RICETRASMISSIONI SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - MANCANZA DI RIFERIMENTI ALLA FATTISPECIE DEDOTTA IN GIUDIZIO E OMESSA MOTIVAZIONE (O SOLO PER RELATIONEM) SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195 e 334, modificati dalla l 14 aprile 1975, n. 103, art. 45. - cst artt. 3, 21 e 27.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per mancanza di motivazione sulla rilevanza ovvero per insufficiente motivazione sulla rilevanza, tale dovendo ritenersi la motivazione per relationem contenuta in alcune ordinanze, le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, e 27 della Costituzione, degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti di ricetrasmissioni di debole potenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte