Ordinanza 294/1985 (ECLI:IT:COST:1985:294)
Massima numero 11190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11189


Titolo
ORD. 294/85 B. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MANCANZA DELLA PRESCRITTA CONCESSIONE ALL'USO DI IMPIANTO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - SANZIONI PENALI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334. - cst art. 3.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo che dette norme, assoggettando l'esercizio, senza concessione e/o autorizzazione, di impianti radioelettrici di debole potenza, a sanzioni penali, discriminirebbero tale fattispecie rispetto all'altra, rappresentata dall'installazione e dall'esercizio di impianti per trasmissioni televisive via etere in ambito locale, in quanto le questioni, prospettate nei medesimi termini, sono state gia' dichiarate non fondate. - S. nn. 237/1984 e 202/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte