Ordinanza 295/1985 (ECLI:IT:COST:1985:295)
Massima numero 11191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 295/85. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE - REGIME SANZIONATORIO - OMESSA PREVISIONE DI PENE ACCESSORIE IN RELAZIONE A DETERMINATE FATTISPECIE - RICHIESTA DI ESTENSIONE AD IPOTESI NON CONTEMPLATE DALLA NORMA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 15 giugno 1959, n. 393, art. 80 bis introdotto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689. - cst art. 3

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 bis del Codice della Strada (introdotto con legge 24 novembre 1981, n. 689), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione all'art. 83 dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la pena accessoria della confisca del veicolo, anche nei confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida, senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato, in quanto, identica questione e' stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte, sulla base del rilievo che veniva richiesto alla Corte di pronunziare una sentenza, la quale avrebbe avuto il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie, oltre i casi che il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato, fatto questo precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di legalita' (art. 25 Cost.). - O. n. 251/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte