Ordinanza 296/1985 (ECLI:IT:COST:1985:296)
Massima numero 11192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11193


Titolo
ORD. 296/85 A. EDILIZIA ED URBANISTICA - REGIME DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - NORMA IMPUGNATA GIA' DICHIARATA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - sotto il profilo che la norma, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio, impone di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescindendo dalle effettive caratteristiche del bene ablato, in quanto la medesima questione e' stata gia' esaminata sotto gli stessi profili della Corte che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale (limitatamente al regime dell'indennita' di esproprio, previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria) del primo comma di detto art. 12, al quale va circoscritta, come quella allora decisa, l'attuale questione. - S. 231/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte