Ordinanza 296/1985 (ECLI:IT:COST:1985:296)
Massima numero 11193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
12/11/1985; Decisione del
12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11192
Titolo
ORD. 296/85 B. EDILIZIA ED URBANISTICA - REGIME DELLE ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PROPRIETARI CONSEGUENTE ALLA INCOSTITUZIONALITA' DELLE NORME SULL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 296/85 B. EDILIZIA ED URBANISTICA - REGIME DELLE ZONE DI ESPANSIONE EDILIZIA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PROPRIETARI CONSEGUENTE ALLA INCOSTITUZIONALITA' DELLE NORME SULL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata - in via subordinata all'accoglimento della precedente - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sotto il profilo che se il valore urbanistico dei beni ablati torna ad avere rilevanza ai fini della determinazione della indennita' di esproprio, dovrebbe considerarsi che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta, restituito ai proprietari, in quanto residuato allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata, viene ad acquistare un pregio piu' elevato, con la conseguente illegittimita' costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione, conseguita dall'espropriato, mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici. Anche tale questione, sotto gli stessi profili, e' stata infatti gia' esaminata dalla Corte, che ne ha dichiarato l'inammissibilita' in quanto le conseguenze ipotizzate nelle ordinanze non si verificherebbero necessariamente, bensi' solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire il regime indennitario a seguito dell'illegittimita' costituzionale pronunziata a proposito dell'art. 12, primo comma, non tenesse conto del trattamento di favore che si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione. - S. n. 231/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata - in via subordinata all'accoglimento della precedente - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sotto il profilo che se il valore urbanistico dei beni ablati torna ad avere rilevanza ai fini della determinazione della indennita' di esproprio, dovrebbe considerarsi che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta, restituito ai proprietari, in quanto residuato allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata, viene ad acquistare un pregio piu' elevato, con la conseguente illegittimita' costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione, conseguita dall'espropriato, mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici. Anche tale questione, sotto gli stessi profili, e' stata infatti gia' esaminata dalla Corte, che ne ha dichiarato l'inammissibilita' in quanto le conseguenze ipotizzate nelle ordinanze non si verificherebbero necessariamente, bensi' solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire il regime indennitario a seguito dell'illegittimita' costituzionale pronunziata a proposito dell'art. 12, primo comma, non tenesse conto del trattamento di favore che si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione. - S. n. 231/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte