Ordinanza 298/1985 (ECLI:IT:COST:1985:298)
Massima numero 11195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/11/1985;  Decisione del  12/11/1985
Deposito del 13/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11196


Titolo
ORD. 298/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI PARTI PRIVATE - INAMMISSIBILITA'. - l 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, terzo comma.

Testo
L'art. 25, terzo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, consente soltanto al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale) di intervenire in giudizio e non anche a soggetti privati che non sono parti del giudizio a quo. (Inammissibilita' dell'intervento spiegato dall'AGIS con atto depositato il 31 luglio 1985).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25    co. 3