Sentenza 5/2021 (ECLI:IT:COST:2021:5)
Massima numero 43193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  02/12/2020;  Decisione del  02/12/2020
Deposito del 18/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43190  43191  43192  43194  43195


Titolo
Sanzioni amministrative - Principio di legalità - Riserva di legge, anche regionale, non assoluta - Possibile integrazione del precetto da parte di fonti di rango secondario - Limiti - Necessità che la legge indichi i contenuti e le modalità dell'agire amministrativo che incide sulla sfera di libertà dei cittadini.

Testo

Sebbene la riserva di legge espressa dall'art. 23 Cost. sia intesa quale riserva relativa, che tollera come tale maggiori margini di integrazione da parte di fonti secondarie, tale carattere non relega la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad una prescrizione normativa "in bianco", senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, dovendosi anzi riconoscere rango di principio supremo dello Stato di diritto all'idea secondo cui i consociati sono tenuti a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2011 e n. 134 del 2019).

Anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo - di fonte statale o regionale che sia - si pone un'esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia - ancora - alla struttura di eventuali cause esimenti. E ciò - analogamente al principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto - per assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità, che possono radicarsi nell'arbitrario esercizio, o non esercizio, del potere sanzionatorio. Tutto ciò implica che a predeterminare i presupposti dell'esercizio del suddetto potere sia l'organo legislativo (statale o regionale), il quale rappresenta l'intero corpo sociale, consentendo anche alle minoranze la più ampia partecipazione al processo di formazione della legge; mentre tale esigenza non può ritenersi soddisfatta laddove questi presupposti siano nella loro sostanza fissati da un atto amministrativo, sia pure ancora di carattere generale. Laddove la legge rinvii a un successivo provvedimento amministrativo generale o ad un regolamento, dev'essere comunque la legge stessa a definire i criteri direttivi destinati a orientare la discrezionalità dell'amministrazione. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2020, n. 174 del 2017, n. 230 del 2012, n. 83 del 2015, n. 435 del 2001 e n. 447 del 1988).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte