Sentenza 299/1985 (ECLI:IT:COST:1985:299)
Massima numero 11197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11198
Titolo
SENT. 299/85 A. PROCESSO PENALE - AMNISTIA - IMPUTATO PROSCIOLTO A SEGUITO DELLA ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI OPPURE A SEGUITO DI CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PROPORRE APPELLO - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' RICONOSCIUTA FONDATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - pp artt. 512, n. 2, e 513, n. 2. - cst art. 3.
SENT. 299/85 A. PROCESSO PENALE - AMNISTIA - IMPUTATO PROSCIOLTO A SEGUITO DELLA ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI OPPURE A SEGUITO DI CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PROPORRE APPELLO - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' RICONOSCIUTA FONDATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - pp artt. 512, n. 2, e 513, n. 2. - cst art. 3.
Testo
Quando l'applicazione di una causa estintiva del reato ha per presupposto un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi, privare l'imputato di quel mezzo generale di esercizio del diritto di difesa, quale e' la facolta' di proporre appello. Ne deriva che, essendo stata, in applicazione del suddetto principio, gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, deve essere oggi dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, delle stesse disposizioni, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito della concessione di una circostanza attenuante, in quanto evidente e' l'analogia fra l'ipotesi di proscioglimento per amnistia a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze, a quella di proscioglimento, sempre per amnistia, ma a seguito di esclusione di circostanze aggravanti o di concessione di circostanze attenuanti. - S. nn. 70/1975 e 73/1978.
Quando l'applicazione di una causa estintiva del reato ha per presupposto un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi, privare l'imputato di quel mezzo generale di esercizio del diritto di difesa, quale e' la facolta' di proporre appello. Ne deriva che, essendo stata, in applicazione del suddetto principio, gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello avverso una sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, deve essere oggi dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, delle stesse disposizioni, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito della concessione di una circostanza attenuante, in quanto evidente e' l'analogia fra l'ipotesi di proscioglimento per amnistia a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze, a quella di proscioglimento, sempre per amnistia, ma a seguito di esclusione di circostanze aggravanti o di concessione di circostanze attenuanti. - S. nn. 70/1975 e 73/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte