Sentenza 299/1985 (ECLI:IT:COST:1985:299)
Massima numero 11198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/11/1985;  Decisione del  19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11197


Titolo
SENT. 299/85 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATO PROSCIOLTO A SEGUITO DELLA ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI OVVERO A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI PROPORRE APPELLO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA. - pp artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, nel testo risultante in forza degli artt. 134 e 135 l 24 novembre 1981, n. 689 e 3 e 4 l 31 luglio 1984, n. 400. - l 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Testo
Poiche' gli artt. 512, n. 2, e 513, n. 2, cod. proc. pen. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 sono stati ritenuti costituzionalmente illegittimi nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza che lo abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di una circostanza aggravante ovvero a seguito di concessione di circostanza attenuante, in conseguenza di tale decisione, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va altresi' dichiarata d'ufficio l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della concessione di circostanze attenuanti; b) dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 134 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito della esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti; c) dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nel testo risultante in forza dell'art. 135 l. 24 novembre 1981, n. 689 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 l. 31 luglio 1984, n. 400, nelle parti in cui escludeva il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza, che l'abbia prosciolto per amnistia, a seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di circostanze attenuanti. - S. 299/1985 (massima A).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27