Sentenza 300/1985 (ECLI:IT:COST:1985:300)
Massima numero 11199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/11/1985;  Decisione del  19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11200  11201


Titolo
SENT. 300/85 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - IMPRESE CONCESSIONARIE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - AGENTE AUTOFERROTRANVIARIO ULTRASESSANTENNE - MANCANZA DEI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - SITUAZIONE NON OMOGENEA RISPETTO A QUELLA DEL DIPENDENTE DI IMPRESE PRIVATE - ESCLUSIONE DI OGNI DISCRIMINAZIONE NELLA SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE AL COMPIMENTO DEL SESSANTESIMO ANNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 8 gennaio 1931, n. 148, r allegato A, art. 27, lett. a. - cst art. 3.

Testo
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, e' pienamente legittima la disciplina particolare del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, in quanto trattasi di un rapporto che, per alcuni profili, puo' essere considerato alla stessa tregua di un rapporto di lavoro subordinato privatistico e per altri versi e' qualificabile come rapporto di impiego pubblico dandosi maggior risalto all'interesse pubblico relativo al servizio di trasporto in concessione. Ma anche per quanto riguarda i profili privatistici, essendo il rapporto in massima parte finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici, si giustifica la differenziazione della disciplina rispetto a quella dei dipendenti delle imprese private in genere, per cui, trattandosi di situazioni non omogenee, non sussiste la violazione del principio di uguaglianza. Ne' e' ravvisabile diversita' di trattamento in seno alla stessa azienda tra lavoratori ultrasessantenni con diritto a pensione e lavoratori ultrasessantenni senza diritto a pensione, non potendovi essere alcuna discriminazione nella scelta dei lavoratori da licenziare al compimento del sessantesimo anno, tra quelli aventi e quelli non aventi diritto a pensione, giacche' tale limite di eta' e' posto inderogabilmente per tutti gli autoferrotranvieri. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui consente il licenziamento dell'agente, che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta', anche se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia; questione sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i lavoratori ultrasessantenni senza diritto a pensione, alle dipendenze di aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione ed altri lavoratori dipendenti del settore privato, che versino in identica situazione, nonche' fra i dipendenti ultrasessantenni di dette imprese, tutti soggetti ad identico potere di recesso senza che abbia rilievo la circostanza della sussistenza o meno del diritto a pensione). - S. nn. 36/1969; 130/1970; 57/1972; 168/1973; 257/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte