Sentenza 300/1985 (ECLI:IT:COST:1985:300)
Massima numero 11200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 300/85 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - IMPRESE CONCESSIONARIE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - AGENTE AUTOFERROTRANVIARIO ULTRASESSANTENNE - PRESUNZIONE DI INIDONEITA' AL SESSANTESIMO ANNO - NON OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PREVISTE IN CASO DI ESONERO DEL DIPENDENTE PER INIDONEITA' FISICA - ASSUNTA LIMITAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 8 gennaio 1931, n. 148, r allegato A, art. 27, lett. a. - cst art. 4, in relazione all'art. 3.
SENT. 300/85 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - IMPRESE CONCESSIONARIE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - AGENTE AUTOFERROTRANVIARIO ULTRASESSANTENNE - PRESUNZIONE DI INIDONEITA' AL SESSANTESIMO ANNO - NON OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PREVISTE IN CASO DI ESONERO DEL DIPENDENTE PER INIDONEITA' FISICA - ASSUNTA LIMITAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 8 gennaio 1931, n. 148, r allegato A, art. 27, lett. a. - cst art. 4, in relazione all'art. 3.
Testo
L'art. 4 Cost. non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione cosi' come non gli garantisce il diritto alla conservazione del lavoro, e la' dove non sono previsti i casi, i tempi, i modi dei licenziamenti, la disciplina, per esser legittima, deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per situazioni eguali e, in relazione a queste, esso puo' essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni. Di conseguenza, l'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, che prevede la cessazione del rapporto di lavoro dell'agente ferrotranviario, dipendente di imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta', anche se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non contrasta con il precetto costituzionale anzidetto, essendo diversa la situazione di colui che e' licenziato per inidoneita' fisica indipendentemente dall'eta' da quella dell'esonerato per raggiunto limite di eta', e razionale nonche' pienamente giustificata la presunzione di inidoneita' al sessantesimo anno attesi gli elementi pubblicistici del rapporto di lavoro de quo. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 4, messo in relazione con l'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, nella parte in cui consente il licenziamento del'agente che abbia raggiunto il sessantesimno anno di eta', anche se non possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia; questione sollevata sotto il profilo di una ingiustificata limitazione del diritto al lavoro, stante la disparita' di trattamento tra dipendenti esonerati per inidoneita' fisica, per i quali la norma di previsione da' una serie di garanzie, e dipendenti esonerati per il raggiungimento del limite di sessanta anni di eta' per i quali, per una presunzione di una loro inidoneita' fisica, non sarebbe apprestata alcuna garanzia). - S. n. 15/1983.
L'art. 4 Cost. non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di una occupazione cosi' come non gli garantisce il diritto alla conservazione del lavoro, e la' dove non sono previsti i casi, i tempi, i modi dei licenziamenti, la disciplina, per esser legittima, deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento giuridico eguale per situazioni eguali e, in relazione a queste, esso puo' essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni. Di conseguenza, l'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, che prevede la cessazione del rapporto di lavoro dell'agente ferrotranviario, dipendente di imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta', anche se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non contrasta con il precetto costituzionale anzidetto, essendo diversa la situazione di colui che e' licenziato per inidoneita' fisica indipendentemente dall'eta' da quella dell'esonerato per raggiunto limite di eta', e razionale nonche' pienamente giustificata la presunzione di inidoneita' al sessantesimo anno attesi gli elementi pubblicistici del rapporto di lavoro de quo. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 4, messo in relazione con l'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, nella parte in cui consente il licenziamento del'agente che abbia raggiunto il sessantesimno anno di eta', anche se non possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia; questione sollevata sotto il profilo di una ingiustificata limitazione del diritto al lavoro, stante la disparita' di trattamento tra dipendenti esonerati per inidoneita' fisica, per i quali la norma di previsione da' una serie di garanzie, e dipendenti esonerati per il raggiungimento del limite di sessanta anni di eta' per i quali, per una presunzione di una loro inidoneita' fisica, non sarebbe apprestata alcuna garanzia). - S. n. 15/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte