Sentenza 300/1985 (ECLI:IT:COST:1985:300)
Massima numero 11201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/11/1985;  Decisione del  19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11199  11200


Titolo
SENT. 300/85 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPRESE CONCESSIONARIE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - AGENTE AUTOFERROTRANVIARIO ULTRASESSANTENNE - POSSIBILITA' DI LICENZIAMENTO PURE IN MANCANZA DEI REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE DI VEDERSI ASSICURATI ADEGUATI MEZZI DI VITA IN CASO DI VECCHIAIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 8 gennaio 1931, r allegato A, art. 27, lett. a. - cst art. 38, comma secondo.

Testo
L'art. 38, comma secondo, Cost. contiene un principio di natura politica che esaurisce i suoi effetti e la sua portata nell'affermazione del dovere dello Stato di provvedere all'assistenza sociale, e pone un precetto di ordine generale che riguarda tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali ma non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguano in concreto alle particolarita' delle varie situazioni predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari. Cosicche' non puo' essere esclusa una certa discrezionalita' del legislatore nella scelta dei modi, dei tempi, degli strumenti di applicazione del precetto costituzionale, purche' non si giunga allo svuotamento ed alla elusione in concreto dello stesso. Di conseguenza, non e' illegittima la disciplina dettata per i dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, che prevede la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente al compimento del sessantesimo anno di eta', in quanto: a) secondo l'art. 27 del R.D. n. 148/31, agli agenti esonerati e' corrisposta l'indennita' di buonuscita di cui ai precedenti quinto e sesto comma dell'art. 26; b) l'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830, prevede la pensione di anzianita' per coloro che siano iscritti al fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che abbiano almeno quindici anni di contribuzione, ma il successivo art. 25 faculta gli agenti esonerati dal servizio, che non abbiano conseguito il diritto a pensione al momento della cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, a continuare in forma volontaria la loro iscrizione al fondo predetto se vi abbiano contribuito almeno per cinque anni; c) l'art. 33 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, consente, per coloro che non si avvalgono della detta facolta', la costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al fondo, di una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa e, quindi, anche con la possibilita' di contribuzione volontaria. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale invocato - dell'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui consente il licenziamento dell'agente, che abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta', anche se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia; questione sollevata sotto il profilo del contrasto con il diritto del lavoratore di vedersi assicurati adeguati mezzi di vita in caso di vecchiaia, essendo ostacolata la protrazione del rapporto di lavoro fino al conseguimento del diritto alla pensione). - Sul primo capoverso dell'art. 38 Cost. v. S. nn. 23/1973; 164/1974; 22/1976; 28/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte