Sentenza 301/1985 (ECLI:IT:COST:1985:301)
Massima numero 11202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 301/85. IMPIEGO PUBBLICO - CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI - RIASSETTO DELLE CARRIERE E RETRIBUZIONI - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA UNICA DI CANCELLIERE - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI IMPIEGATI CON LA PIU' ALTA FRA LE QUALIFICHE SOPPRESSE - POSSIBILITA' ALTERNATIVA DI VALUTAZIONE INTEGRALE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO - OMESSA PREVISIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 2, primo comma. - cst artt. 3 e 76.
SENT. 301/85. IMPIEGO PUBBLICO - CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI - RIASSETTO DELLE CARRIERE E RETRIBUZIONI - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA UNICA DI CANCELLIERE - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI IMPIEGATI CON LA PIU' ALTA FRA LE QUALIFICHE SOPPRESSE - POSSIBILITA' ALTERNATIVA DI VALUTAZIONE INTEGRALE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO - OMESSA PREVISIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 2, primo comma. - cst artt. 3 e 76.
Testo
Il "trattamento alternativo" (piu' favorevole) - consistente nella possibilita' di liquidare, a favore dell'impiegato inquadrato nella qualifica unica, un trattamento economico calcolato in base all'intera anzianita' di servizio, indipendentemente dal rapporto fra qualifica raggiunta (e soppressa) e classe di stipendio - previsto dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (emanato in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 249 del 18 marzo 1968, per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), e' applicabile a tutti gli impiegati soggetti al nuovo inquadramento, e la "integrale valutabilita' di servizio", che si vorrebbe estendere anche agli impiegati titolari della piu' alta delle qualifiche abolite, non e' accordata dalla norma in oggetto nemmeno agli impiegati provenienti dalle qualifiche inferiori, poiche' essa dispone che per tutti l'utilizzazione dell'anzianita' complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse ai fini del trattamento economico avviene previa deduzione dell'"anzianita' complessivamente richiesta per la classe conferita". Ne' risulta peggiorata la posizione di coloro per i quali, essendo gia' acquisito il trattamento economico spettante agli impiegati che avevano raggiunto la piu' alta delle qualifiche soppresse, in quanto provenienti dalla prima delle qualifiche unificate (ad esempio, cancelliere di prima classe), non v'era bisogno di utilizzare parte dell'anzianita' complessiva, posto che essi mantengono tale trattamento e, d'altra parte, e' espressamente prevista la conservazione della detta anzianita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, "nella parte in cui non prevede la possibilita', alternativa, di valutazione integrale dell'anzianita' di servizio, in vista della liquidazione del trattamento economico spettante agli impiegati che avevano conseguito la piu' alta delle qualifiche soppresse"; questione prospettata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto, la mancata concessione agli impiegati che avevano raggiunto la piu' alta delle qualifiche abolite di far valere, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, l'intera anzianita' di servizio, avrebbe creato una ingiustificata disparita' di trattamento in loro danno, nei confronti degli impiegati gia' inquadrati nelle categorie inferiori; nonche' sotto il profilo della inosservanza dei limiti della delegazione legislativa in quanto l'art. 11, penultimo comma, della legge di delega suindicata disponeva che in ogni caso doveva essere garantita la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, oltre alla piena valutazione del servizio prestato).
Il "trattamento alternativo" (piu' favorevole) - consistente nella possibilita' di liquidare, a favore dell'impiegato inquadrato nella qualifica unica, un trattamento economico calcolato in base all'intera anzianita' di servizio, indipendentemente dal rapporto fra qualifica raggiunta (e soppressa) e classe di stipendio - previsto dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (emanato in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 249 del 18 marzo 1968, per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), e' applicabile a tutti gli impiegati soggetti al nuovo inquadramento, e la "integrale valutabilita' di servizio", che si vorrebbe estendere anche agli impiegati titolari della piu' alta delle qualifiche abolite, non e' accordata dalla norma in oggetto nemmeno agli impiegati provenienti dalle qualifiche inferiori, poiche' essa dispone che per tutti l'utilizzazione dell'anzianita' complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse ai fini del trattamento economico avviene previa deduzione dell'"anzianita' complessivamente richiesta per la classe conferita". Ne' risulta peggiorata la posizione di coloro per i quali, essendo gia' acquisito il trattamento economico spettante agli impiegati che avevano raggiunto la piu' alta delle qualifiche soppresse, in quanto provenienti dalla prima delle qualifiche unificate (ad esempio, cancelliere di prima classe), non v'era bisogno di utilizzare parte dell'anzianita' complessiva, posto che essi mantengono tale trattamento e, d'altra parte, e' espressamente prevista la conservazione della detta anzianita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, "nella parte in cui non prevede la possibilita', alternativa, di valutazione integrale dell'anzianita' di servizio, in vista della liquidazione del trattamento economico spettante agli impiegati che avevano conseguito la piu' alta delle qualifiche soppresse"; questione prospettata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto, la mancata concessione agli impiegati che avevano raggiunto la piu' alta delle qualifiche abolite di far valere, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, l'intera anzianita' di servizio, avrebbe creato una ingiustificata disparita' di trattamento in loro danno, nei confronti degli impiegati gia' inquadrati nelle categorie inferiori; nonche' sotto il profilo della inosservanza dei limiti della delegazione legislativa in quanto l'art. 11, penultimo comma, della legge di delega suindicata disponeva che in ogni caso doveva essere garantita la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, oltre alla piena valutazione del servizio prestato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte