Sentenza 302/1985 (ECLI:IT:COST:1985:302)
Massima numero 11203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11204
Titolo
SENT. 302/85 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - IPOTESI DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - COMPENSO - OMESSA PREVISIONE CHE SIA POSTO A CARICO DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' DELL'IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE E DI PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 91, secondo comma. - cst artt. 23 e 36, primo comma.
SENT. 302/85 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - IPOTESI DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - COMPENSO - OMESSA PREVISIONE CHE SIA POSTO A CARICO DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' DELL'IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE E DI PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO PRESTATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 91, secondo comma. - cst artt. 23 e 36, primo comma.
Testo
La legalita' della imposizione di prestazione patrimoniale non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti, e, d'altra parte, il principio della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro svolto riguarda solamente i veri e propri lavoratori subordinati. Pertanto, l'omessa previsione che il compenso spettante al curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario, in caso di mancanza o insufficienza dell'attivo, non viola ne' il principio della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali perche' esso non esclude la possibilita' di uffici non remunerati, ne' quello della proporzionalita' della retribuzione al lavoro prestato non essendo il curatore fallimentare un lavoratore subordinato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 23 e 36, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare, nell'ipotesi che manchi o sia insufficiente l'attivo, venga posto a carico dello Stato).
La legalita' della imposizione di prestazione patrimoniale non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti, e, d'altra parte, il principio della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro svolto riguarda solamente i veri e propri lavoratori subordinati. Pertanto, l'omessa previsione che il compenso spettante al curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario, in caso di mancanza o insufficienza dell'attivo, non viola ne' il principio della riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali perche' esso non esclude la possibilita' di uffici non remunerati, ne' quello della proporzionalita' della retribuzione al lavoro prestato non essendo il curatore fallimentare un lavoratore subordinato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 23 e 36, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare, nell'ipotesi che manchi o sia insufficiente l'attivo, venga posto a carico dello Stato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte