Sentenza 302/1985 (ECLI:IT:COST:1985:302)
Massima numero 11204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11203
Titolo
SENT. 302/85 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - IPOTESI DI REVOCA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E DI ASSENZA DI UNA PRONUNCIA DI RESPONSABILITA' PER COLPA DEL CREDITORE O DEL CURATORE - COMPENSO - OMESSA PREVISIONE CHE SIA POSTO A CARICO DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE PER LA IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DELLA PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 16 marzo 1942, n. 267, artt. 21 e 91. - cst artt. 3, primo comma, 23 e 36, primo comma.
SENT. 302/85 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - IPOTESI DI REVOCA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E DI ASSENZA DI UNA PRONUNCIA DI RESPONSABILITA' PER COLPA DEL CREDITORE O DEL CURATORE - COMPENSO - OMESSA PREVISIONE CHE SIA POSTO A CARICO DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE PER LA IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DELLA PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 16 marzo 1942, n. 267, artt. 21 e 91. - cst artt. 3, primo comma, 23 e 36, primo comma.
Testo
La mancata previsione che il compenso del curatore fallimentare, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario, non viola l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, rispetto al perito nel processo penale, perche' l'accettazione della nomina di curatore fallimentare non e' rivestita del carattere di obbligatorieta' che proviene alla nomina del perito dall'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen.; ne' l'art. 23, perche' la legalita' della imposizione di prestazioni patrimoniali non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti; ne', infine, il successivo art. 36, primo comma, perche' il curatore del fallimento non puo' essere qualificato lavoratore nel senso assegnato a tale termine in detta norma. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario).
La mancata previsione che il compenso del curatore fallimentare, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario, non viola l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, rispetto al perito nel processo penale, perche' l'accettazione della nomina di curatore fallimentare non e' rivestita del carattere di obbligatorieta' che proviene alla nomina del perito dall'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen.; ne' l'art. 23, perche' la legalita' della imposizione di prestazioni patrimoniali non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti; ne', infine, il successivo art. 36, primo comma, perche' il curatore del fallimento non puo' essere qualificato lavoratore nel senso assegnato a tale termine in detta norma. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte