Sentenza 303/1985 (ECLI:IT:COST:1985:303)
Massima numero 11205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11206
Titolo
SENT. 303/85 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - AUSILIARI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - COMPENSI - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - MODI E TERMINI - DISCIPLINA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 26 (in riferimento agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, stesso decreto). - cst art. 24, primo e secondo comma.
SENT. 303/85 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - AUSILIARI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - COMPENSI - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - MODI E TERMINI - DISCIPLINA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 26 (in riferimento agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, stesso decreto). - cst art. 24, primo e secondo comma.
Testo
L'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), nell'assoggettare al reclamo al tribunale i provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge, da' vita ad un procedimento nel quale non sono adeguatamente garantiti ne' l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio ne' la difesa della parte nel corso del procedimento stesso. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. - in riferimento agli artt. 23, comma primo, e 25, n. 7, ultima proposizione stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. - S. n. 42/1981, dichiarativa della illegittimita' costituzionale di detto art. 26, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori del giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.
L'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), nell'assoggettare al reclamo al tribunale i provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge, da' vita ad un procedimento nel quale non sono adeguatamente garantiti ne' l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio ne' la difesa della parte nel corso del procedimento stesso. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. - in riferimento agli artt. 23, comma primo, e 25, n. 7, ultima proposizione stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. - S. n. 42/1981, dichiarativa della illegittimita' costituzionale di detto art. 26, nella parte in cui assoggetta a reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori del giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte