Sentenza 303/1985 (ECLI:IT:COST:1985:303)
Massima numero 11206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11205
Titolo
SENT. 303/85 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - FISSAZIONE DEL TERMINE DI DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DALLA DATA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, comma primo. - cst art. 24, primo e secondo comma.
SENT. 303/85 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - FISSAZIONE DEL TERMINE DI DECORRENZA DALLA DATA DEL DECRETO ANZICHE' DALLA DATA DELLA SUA COMUNICAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - rd 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, comma primo. - cst art. 24, primo e secondo comma.
Testo
La tutela del diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa esige che il termine per impugnare un qualsiasi provvedimento giudiziale decorra dalla data della sua comunicazione all'interessato e non gia' da quella della sua pronuncia. Pertanto, l'art. 26, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.
La tutela del diritto di agire in giudizio e del diritto di difesa esige che il termine per impugnare un qualsiasi provvedimento giudiziale decorra dalla data della sua comunicazione all'interessato e non gia' da quella della sua pronuncia. Pertanto, l'art. 26, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte