Sentenza 5/2021 (ECLI:IT:COST:2021:5)
Massima numero 43194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  02/12/2020;  Decisione del  02/12/2020
Deposito del 18/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43190  43191  43192  43193  43195


Titolo
Sanzioni amministrative - Norme della Regione Veneto - Sanzioni per violazione di disposizioni normative in materie di competenza esclusiva regionale - Possibile regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti della violazione - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza a individuare la tipologia delle violazioni che consentono la regolarizzazione, nonché la definizione dei relativi adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione - Abrogazione dell'istituto della diffida amministrativa - Violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative, implicitamente riferito, come si evince dal tenore complessivo della motivazione, all'art. 23 Cost. anziché, come erroneamente indicato dal ricorrente, all'art. 25, secondo comma, Cost. - gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, i quali rispettivamente prevedono che nelle materie di competenza esclusiva della Regione nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata senza prima consentire la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione, che a tali fini la Giunta regionale definisce le modalità e i termini della regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione individuando le fattispecie escluse, e che, conseguentemente, l'istituto della diffida amministrativa previsto dall'art. 2-bis della legge reg. Veneto n. 10 del 1977 è abrogato. La disciplina impugnata dal Governo, che affida quasi interamente a un atto della Giunta la disciplina di un istituto che, secondo le dichiarate intenzioni del legislatore regionale, ha lo scopo di evitare di sanzionare chi pure sia stato sorpreso a violare la legge, non soddisfa l'esigenza di predeterminazione, da parte della fonte primaria, dei presupposti dell'applicazione (o non applicazione) della sanzione amministrativa. Tale disciplina, infatti, lungi dal limitarsi ad affidare all'autorità amministrativa compiti meramente compilatori o semplici specificazioni di carattere tecnico del precetto, omette radicalmente di definire il preciso ambito di applicazione dell'istituto, ivi compresi i casi in cui la sanabilità della violazione è da escludere; né indica il termine entro il quale il trasgressore è ammesso a regolarizzare gli adempimenti o a rimuovere gli effetti della violazione, nonché - non da ultimo - le conseguenze delle medesime condotte.Tale radicale omissione determina l'illegittimità costituzionale anche della previsione che abroga il previgente istituto della diffida, sull'evidente presupposto della sua sostituzione con la normativa dichiarata costituzionalmente illegittima. (Precedente indicato: sentenza n. 134 del 2019).

Per costante giurisprudenza costituzionale, le garanzie discendenti dall'art. 25, secondo comma, Cost. si applicano anche agli illeciti e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo, con l'eccezione però della riserva assoluta di legge statale, che vige per il solo diritto penale stricto sensu. Il potere sanzionatorio amministrativo - che il legislatore regionale ben può esercitare, nelle materie di propria competenza - resta comunque soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., intesa anche quale legge regionale. (Precedenti indicati: sentenze n. 134 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  16/07/2019  n. 25  art. 1  co. 1

legge della Regione Veneto  16/07/2019  n. 25  art. 1  co. 2

legge della Regione Veneto  16/07/2019  n. 25  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte