Ordinanza 304/1985 (ECLI:IT:COST:1985:304)
Massima numero 11207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 304/85. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - IMPOSSIBILITA' DI AVVALERSENE PER IL CURATORE FALLIMENTARE - POSSIBILITA' DI SOLUZIONI DIVERSE ALL'INTERNO DI UN COMPLESSO SISTEMA NORMATIVO - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58. - cst art. 3.
ORD. 304/85. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - IMPOSSIBILITA' DI AVVALERSENE PER IL CURATORE FALLIMENTARE - POSSIBILITA' DI SOLUZIONI DIVERSE ALL'INTERNO DI UN COMPLESSO SISTEMA NORMATIVO - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58. - cst art. 3.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede la possibilita' per il curatore fallimentare di evitare maggiori penalita', per violazioni in materia di iva, versando una somma pari ad un sesto del massimo della pena, entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di ripartizione finale. Infatti, l'intervento della Corte implicherebbe, nell'ambito delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso sistema normativo, scelte discrezionali che solo al legislatore e' dato di effettuare.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede la possibilita' per il curatore fallimentare di evitare maggiori penalita', per violazioni in materia di iva, versando una somma pari ad un sesto del massimo della pena, entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di ripartizione finale. Infatti, l'intervento della Corte implicherebbe, nell'ambito delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso sistema normativo, scelte discrezionali che solo al legislatore e' dato di effettuare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte