Ordinanza 305/1985 (ECLI:IT:COST:1985:305)
Massima numero 11208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
19/11/1985; Decisione del
19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11209
Titolo
ORD. 305/85 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - RITENUTE DIRETTE E VERSAMENTI DIRETTI - ERRORE MATERIALE, DUPLICAZIONE ED INESISTENZA TOTALE O PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE - RICHIESTE DI RIMBORSO PRESSO L'INTENDENTE DI FINANZA - TERMINI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38. - cst art. 3.
ORD. 305/85 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - RITENUTE DIRETTE E VERSAMENTI DIRETTI - ERRORE MATERIALE, DUPLICAZIONE ED INESISTENZA TOTALE O PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE - RICHIESTE DI RIMBORSO PRESSO L'INTENDENTE DI FINANZA - TERMINI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 37 e 38. - cst art. 3.
Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo che le due norme, nei confronti dei contribuenti che si trovano nella stessa posizione, concedono, per ricorrere alla Intendenza di Finanza al fine di ottenere il rimborso del tributo versato erroneamente per errore materiale, duplicazione ed altra causa, rispettivamente, l'art. 37 il termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c. quando l'errore e' dovuto al contribuente stesso, e l'art. 38 per ottenere lo stesso rimborso, in presenza delle stesse situazioni di cui all'art. 37, il ben piu' ridotto termine di decadenza di 18 mesi, quando l'errore e' imputabile al sostituto d'imposta.
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo che le due norme, nei confronti dei contribuenti che si trovano nella stessa posizione, concedono, per ricorrere alla Intendenza di Finanza al fine di ottenere il rimborso del tributo versato erroneamente per errore materiale, duplicazione ed altra causa, rispettivamente, l'art. 37 il termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c. quando l'errore e' dovuto al contribuente stesso, e l'art. 38 per ottenere lo stesso rimborso, in presenza delle stesse situazioni di cui all'art. 37, il ben piu' ridotto termine di decadenza di 18 mesi, quando l'errore e' imputabile al sostituto d'imposta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte