Ordinanza 305/1985 (ECLI:IT:COST:1985:305)
Massima numero 11209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  19/11/1985;  Decisione del  19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11208


Titolo
ORD. 305/85 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - RITENUTE DIRETTE E VERSAMENTI DIRETTI - ERRORE MATERIALE, DUPLICAZIONE ED INESISTENZA TOTALE O PARZIALE DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE - RICHIESTE DI RIMBORSO ALL'INTENDENZA DI FINANZA - TERMINI PREVISTI - DISPARITA' - INSUFFICIENZA DEI TERMINI DI RAFFRONTO NELLA FORMULAZIONE DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. - cst artt. 3 e 113.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 d.P.R., n. 602 del 1973, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede un termine di decorrenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso del tributo versato per errore materiale, termine, questo, piu' ridotto di quello di dieci anni previsto nell'art. 38 stesso d.P.R. per ricorrere alla Intendenza di Finanza, in quanto, nell'ordinanza di rinvio, mentre non e' data contezza alcuna circa l'invocato parametro di cui all'art. 113 Cost., i termini di raffronto, posti a fondamento della questione ex art. 3 Cost., non rivestono idonee caratteristiche di identita' e di omogeneita', perche' il disposto della norma e' inteso a finalita' restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'"obbligo di versamento".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte